1. Quando è in esecuzione o deve essere eseguita una pena detentiva nella misura indicata al comma 1 dell'articolo 58, l'affidamento in prova al servizio sociale viene preferito alla esecuzione detentiva nei casi in cui il condannato è in condizioni critiche dal punto di vista psichico, pur essendo stato ritenuto capace di intendere e di volere, o si trova in condizioni di abbandono sociale per la carenza di legami e di riferimenti sociali.
2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 58, ma particolare cura è riservata alla realizzazione di rapporti stabili di presa in carico dei servizi pubblici e sociali e, se occorre, psichiatrici del territorio in cui la persona si trova o di quelli nel quale si opera l'inserimento o delle strutture o associazioni che operano la presa in carico per conto o in luogo dei citati servizi.
3. Nell'ambito dei rapporti di cui al comma 2, si provvede alla definizione e