Art. 59.
(Affidamento in prova in casi di disagio psichico o sociale).

      1. Quando è in esecuzione o deve essere eseguita una pena detentiva nella misura indicata al comma 1 dell'articolo 58, l'affidamento in prova al servizio sociale viene preferito alla esecuzione detentiva nei casi in cui il condannato è in condizioni critiche dal punto di vista psichico, pur essendo stato ritenuto capace di intendere e di volere, o si trova in condizioni di abbandono sociale per la carenza di legami e di riferimenti sociali.
      2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 58, ma particolare cura è riservata alla realizzazione di rapporti stabili di presa in carico dei servizi pubblici e sociali e, se occorre, psichiatrici del territorio in cui la persona si trova o di quelli nel quale si opera l'inserimento o delle strutture o associazioni che operano la presa in carico per conto o in luogo dei citati servizi.
      3. Nell'ambito dei rapporti di cui al comma 2, si provvede alla definizione e

 

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allo sviluppo di un programma di intervento per il contenimento o, se possibile, il superamento, delle criticità psico-sociali. Nelle prescrizioni della misura alternativa deve essere prevista anche quella relativa alla attuazione di tale programma.
      4. Le prescrizioni devono adeguarsi alla specifica situazione della persona e possono limitarsi a prevedere un riferimento costante al servizio o comunità o associazione di accoglienza, riferimento che consenta i contatti e la comunicazione con la persona, anche senza esigere uno stabile inserimento abitativo.
      5. Il programma di cui al comma 3 deve essere volto alla ricostruzione di un inserimento sociale soddisfacente o quantomeno al contenimento delle condizioni di disagio psico-sociale in cui la persona vive. In relazione a tale inserimento deve essere valutato l'andamento e l'esito dell'affidamento in prova.